Il tutto parte dal lontano 2000, prima della L 170, quanto , anche per i casi gravi di DSA o ADHD, si faceva riferimento alla L 104, pertanto l'assegnare il sostegno a un bambino che, comunque, non avesse deficit intellettivi o sensoriali ma solo gravi disturbi dell'apprendimento o del comportamento, dipendeva molto dalle asl a cui ci si riferiva, pertanto era frequente e normale che ci fossero disparità non solo sul territorio nazionale ma anche nelle stesse regioni. Tutto ciò portò a un incremento "fittizio" delle disabilità in quanto molti non rispondevano ai criteri stabiliti dall'art 3 della L 104.
Ad un certo punto, per evitare confusione, soprattutto per ridurre le spese , si decise di fare chiarezza e distinguere bene le disabilità dai disturbi, si arrivò così alla L 170 e alla CM n° 8 sui BES e poi alla dgr 16 (solo per il Piemonte).
Il Piemonte,nel 2007 emise una delibera dove parlava di EES (esigenze educative speciali), diversi dai DSA ma che, comunque, meritavano di attenzione didattica e pedagogica da parte della scuola.
Con la CM 8 si venne a creare un po' di confusione,se vogliamo, nei piemontesi perché il ministero parlava d BES cioè di Bisogni Educativi Speciali, così molti immaginarono che EES e BES fossero la stessa cosa.
In realtà non è così e il Dott. Guccione l'ha chiarito in modo molto semplice:
i BES sono "il grosso contenitore" dentro cui vengono inseriti i DSA , gli Hc, gli EES e gli svantaggi di qualunque tipo, in particolare quelli economico, linguistici e culturali..
Gli EES restano, pertanto nelle diagnosi piemontesi si continuerà a leggere la dicitura "necessita di esigenze educative speciali" .
Rientrano negli EES tutte le difficoltà che vengono "catalogate" con i seguenti codici ICD 10
F .80
F.82
F.90
F.90.1
F 90.8
F90.0
QXX R 41.8 (ossia QI tra 70 e 84)
Quindi negli EES non rientrano stranieri e tutte le problematiche di carattere sociale i quali, per avere la dichiarazione di BES non devono rivolgersi all'ASL, di norma sono i servizi sociali che inoltrano le segnalazioni, oppure è lo stesso consiglio di classe che decide se un determinato alunno, vista la sua situazione, può rientrare nei BES
Che cosa prevede il percorso legislativo per arrivare a una diagnosi, soprattutto dopo la dgr 16?
1: il primo passo deve compierlo la scuola attraverso l'allegato 2 che deve essere presentato alla famiglia e quindi all'sl , dalla stessa, non prima dei 6 mesi di potenziamento e recupero didattico. Senza l'allegato 2 il bambino non ha diritto di precedenza. Con questo documento viene chiamato entro 6 mesi dalla presentazione
2: visita NPI che può avvenire tramite asl o tramite centri accreditati purché si seguano le indicazioni della Consensus Conference.
3: Valutazione cognitiva e inizio delle valutazioni specifiche qualora la commissione preposta all'analisi della documentazione fornita dalla scuola evidenziasse un reale rischio di DSA.
La dgr 16 è solo per l'osservazione di potenziali DSA e non per ADHD o altri tipi di BES.
Se la famiglia dovesse non accettare e firmare l'allegato 2 esso resta comunque come osservazione dei processi didattici dell'alunno e va allegato al registro dei docenti.
VI ALLEGO UNA MAPPA CHE CHIARISCE I BES, E' STATA PUBBLICATA DA
COSTANZA DI GAETANO
PRESIDENTE AIFA PIEMONTE E COORDINATRICE REGIONALE DELL'AID
Fa piacere leggere feedback positivi del proprio lavoro, grazie.
RispondiEliminaResto a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Fulvio Guccione
Grazie a Lei per la chiarezza e la disponibilità :)
EliminaUno de gli argomenti che mi sta più a cuore come insegnante, trovo il vostro articolo molto interessante e ricco di spunti, questo tipo di chiarezza, a mio modesto parere, contribuisce non poco a rendere limpida l'intricata matassa legata a questo tipo di disturbi ed io stesso ho scritto un piccolo contributo su questo che spero possa aiutare a fare chiarezza e ad aiutare colleghi a capire. Buona serata. http://didatticapersuasiva.com/didattica/cosa-sono-i-bisogni-educativi-speciali/
RispondiEliminaGrazie, informazione chiara e precisa!
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