Con nota del 24 luglio 2012 il Ministero dell’istruzione ha
reso disponibile le disposizioni in merito alle diagnosi. L’intera nota è
consultabile al seguente siti www.statoregioni.it
I punti salienti:
1.
La diagnosi dev’essere tempestiva e richiesta dopo
che la scuola ha verificato, attraverso attività di recupero, che non c’è
miglioramento e persistono le difficoltà tra il bambino e il gruppo classe.
2.
Le Regioni si attivano affinché la diagnosi sia
precoce
3.
Le asl e i centri accreditati devono produrre le
diagnosi entro il 30 marzo per gli alunni che devono frequentare gli esami di
stati. Per gli altri la diagnosi può essere rilasciata in qualunque momento
dell’anno.
4.
Se le asl e i centri accreditati non riescono
produrre la documentazione entro i termini richiesti, le regioni possono accreditare
nuovi centri privati, questo al fine di non avere oneri a carico dello Stato.
5.
I centri accreditati devono rilasciare una
diagnosi in cui sia specificato il percorso diagnostico secondo i criteri
stabiliti dalla Consensus Conference.
6.
La diagnosi deve contenere un codice di categoria
diagnostica e indicazioni indispensabili per la stesura della programmazione
7.
La diagnosi va rifatta ogni volta che il
soggetto passa a un nuovo ordine di scuola, comunque mai prima di 3 anni
8.
All0accordo viene allegato un modello di
diagnosi in modo da uniformare il territorio nazionale affinché le diagnosi
siano chiare su tutto il territorio italiano.
9.
La diagnosi viene trasmessa alla scuola per via
telematica previa autorizzazione della famiglia
Sul sito dell’AID è possibile leggere il commento del prof
Stella al nuovo decreto legislativo http://www.aiditalia.org/it/conferenza_stato_regioni_25_luglio_2012_stabilito_il_percorso_di_diagnosi_dsa.html