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ALCUNE INFORMAZIONI SU DI ME

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Torino , Italy
Da 13 anni sono referente per la dislessia, da 3 Funzione Strumentale per l'inclusione del mio istituto. Insegno da 26 anni nella scuola primaria. Dal 2019 collaboro con l'associazione O.S.D a.p.s ( Organizzazione a Sostegno dei Disturbi dell'età evolutiva) come referente per il Piemonte e la Valle d'Aosta ( osdpiemonte@gmail.com ) Sono autrice della favola "Lucertolina e Mirtillina" del libro per bambini sui DSA "Abracadabra Lucertolina". Alcune mie favole sono state pubblicate in altri due libri per bambini editi dalla casa editrice Mammeonline; curo il forum D.S.A su un sito per mamme;ho relazionato ad incontri e convegni sui disturbi specifici dell'apprendimento. Ho presentato il libro sui D.S.A, di cui sono coautrice, al Salone del Libro di Torino. Ho conseguito la specializzazione polivalente presso l'Istituto G Toniolo di Torino, con il massimo dei voti.

domenica 1 gennaio 2012

ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2012 - 2013

LE ISCRIZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO IL 20 FEBBRAIO 2012

Cm 110_11 del MIUR

" PREMSSA:
la presente circolare disciplina le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2012/2013 ed ha come principali destinatari le famiglie, le Istituzioni scolastiche, le Direzioni scolastiche regionali con i relativi Uffici territoriali, le Regioni e gli Enti Locali.
Il termine di scadenza per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia, alle classi delle scuole del primo ciclo, alle classi del secondo ciclo, ivi comprese quelle relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dalle istituzioni scolastiche, è fissato al 20 febbraio 2012.
L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia e alle classi prime della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado è effettuata a domanda, come da modelli allegati A, B, C e D. A tal fine gli interessati rendono le informazioni essenziali relative all’alunno (nome e cognome, data di nascita, residenza) ed esprimono le proprie scelte in merito alle possibilità di fruizione del tempo scuola, della mensa e degli altri servizi indicati dalle istituzioni scolastiche sulla base del POF e delle risorse disponibili. .....
.....
Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica , limite definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti locali competenti. Resta inteso, comunque, che l’Amministrazione scolastica deve garantire in ogni caso, soprattutto per gli alunni soggetti all’obbligo di istruzione, la fruizione del diritto allo studio attraverso ogni utile forma di razionalizzazione e di indirizzo a livello territoriale.
E’, pertanto, evidente che un’aperta ed efficace collaborazione tra le scuole e gli Enti locali consente di individuare in anticipo le condizioni per l’accoglimento delle domande, pur con le variazioni che di anno in anno si rendono necessarie.
Nella previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, le scuole procedono alla definizione dei criteri di precedenza nella ammissione, mediante apposita delibera del consiglio di circolo/istituto, da rendere pubblica prima dell’acquisizione delle iscrizioni, con affissione all’albo e, ove possibile, con la pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica.
Si rammenta, in proposito, che, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, i criteri di precedenza deliberati in ottemperanza delle norme vigenti, non sono soggetti ad autorizzazioni preventive. In ogni caso tali criteri debbono rispondere a principi di ragionevolezza quali ad esempio quello della viciniorietà della residenza dell’alunno alla scuola.
Le scuole hanno l’obbligo di acquisire al protocollo le domande presentate e di comunicare, per iscritto, agli interessati il mancato accoglimento delle stesse. La comunicazione di non accoglimento, debitamente motivata in relazione ai criteri di cui sopra, deve essere effettuata con ogni possibile urgenza per consentire l’opzione verso altra scuola.....

SCUOLA PRIMARIA:

I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale1:
- debbono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2012;
- possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile 2013. A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la patria potestà possono avvalersi anche delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai proprio figli.
1 La previsione normativa contenuta nell’art. 155 c.c., novellato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, stabilisce che: “La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente”. Cfr anche la nota del Dipartimento dell’Istruzione prot. 1818 del 4 dicembre 2008.

Ogni singola istituzione scolastica, all’atto dell’iscrizione, mette a disposizione delle famiglie il proprio Piano dell’offerta formativa (P.O.F.) recante le articolazioni e le scansioni dell’orario settimanale delle lezioni e delle attività (inclusa l’eventuale distribuzione dei rientri pomeridiani) e la disponibilità dei servizi di mensa, secondo quanto previsto dall’art.4 del D.P.R. n.89/2009.
All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale, che, in base all’art. 4 del Regolamento, è così strutturato: 24; 27; fino a 30; 40 ore (tempo pieno).
L’accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno è subordinato alla esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi, circostanze queste che dovranno essere portate a conoscenza dei genitori all’atto dell’iscrizione.
L’adozione del modello di 24 ore settimanali si rende possibile solo in presenza di un numero di domande che consenta la formazione di una classe.
Con riferimento alle diverse opzioni, le istituzioni scolastiche organizzano le attività didattiche tenendo conto dei servizi attivabili e delle consistenze di organico.
Per quel che concerne l’accesso alle classi successive alla prima, si richiama all’attenzione che gli alunni soggetti all’educazione parentale debbono sostenere l’esame di idoneità prima dell’inizio dell’anno scolastico. "

4.C - Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)

Per l'attuazione delle misure previste dalla legge n. 170/2010, i genitori di alunni e studenti con DSA presentano la certificazione diagnostica effettuata dal Servizio sanitario nazionale o da specialisti e strutture accreditate, secondo quanto indicato dall’art. 3 della stessa legge n. 170/2010.
Gli Uffici Scolastici Regionali attivano, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del D.M. n.5669 del 12 luglio 2011 tutte le necessarie iniziative e procedure per favorire il rilascio di una certificazione diagnostica dettagliata e tempestiva da parte delle strutture preposte.
A questo proposito, è bene precisare che il quadro applicativo delle disposizioni della legge n.170/2010, al momento dell’emanazione della presente, non è giunto a completamento ed è in corso di predisposizione l’Accordo Stato-Regioni per il rilascio delle diagnosi DSA da parte del Servizio sanitario nazionale.
Alcune Regioni hanno già impartito disposizioni in ordine alle diagnosi DSA, sia per quanto riguarda le nuove diagnosi, sia per la “revisione” da parte del Servizio sanitario regionale delle diagnosi rilasciate da privati
. Ciascun Ufficio Scolastico Regionale e ciascuna Istituzione Scolastica dovrà quindi conformare la propria azione a tali disposizioni Regionali.
Le istituzioni scolastiche assicurano le idonee misure compensative e dispensative di cui al citato D.M. n.5669 del 12 luglio 2011 e delle allegate linee guida; in particolare, provvedono ad attuare i necessari interventi pedagogico-didattici per il successo formativo"

Il testo integrale può essere scaricato dal sito del MIUR


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