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ALCUNE INFORMAZIONI SU DI ME

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Torino , Italy
Da 13 anni sono referente per la dislessia, da 3 Funzione Strumentale per l'inclusione del mio istituto. Insegno da 26 anni nella scuola primaria. Dal 2019 collaboro con l'associazione O.S.D a.p.s ( Organizzazione a Sostegno dei Disturbi dell'età evolutiva) come referente per il Piemonte e la Valle d'Aosta ( osdpiemonte@gmail.com ) Sono autrice della favola "Lucertolina e Mirtillina" del libro per bambini sui DSA "Abracadabra Lucertolina". Alcune mie favole sono state pubblicate in altri due libri per bambini editi dalla casa editrice Mammeonline; curo il forum D.S.A su un sito per mamme;ho relazionato ad incontri e convegni sui disturbi specifici dell'apprendimento. Ho presentato il libro sui D.S.A, di cui sono coautrice, al Salone del Libro di Torino. Ho conseguito la specializzazione polivalente presso l'Istituto G Toniolo di Torino, con il massimo dei voti.

domenica 18 novembre 2012

CIRCOLARE REGIONE PIEMONTE N° 547

La circolare ha per oggetto DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI CON DSA:RICOGNIZIONE DELLE PIU' RECENTI PRONUNCE GIURISPRUDENZIALI.

Consiglio la lettura della Circ Reg in quanto riporta diverse sentenze del TAR da cui è possibile trarre risposte a numerosi dubbi di docenti e genitori.

Spesso i colleghi mi chiedono se è possibile bocciare un alunno con DSA qualora non abbia raggiunto gli obiettivi minimi.

 Altri sostengono che per legge un alunno con diagnosi DSA non possa essere bocciato e se l'insegnante lo fa va incontro a ricorsi da parte della famiglia.

Nelle sentenze del Tar riportate nella Circ Reg, è chiaro che un alunno con DSA è un bambino con gli stessi doveri degli altri, semplicemente apprende attraverso strategie e percorsi diversi.
Se la scuola lo mette in grado di apprendere e lui non raggiunge gli obiettivi, vuoi per un motivo, vuoi per un altro, è possibile non ammetterlo alla classe successiva

Spesso le famiglie che si rivolgono al Tar vincono il ricorso in quanto la scuola ha avuto dei comportamenti omissivi, ad esempio non ha stilato un PDP, non ha utilizzato gli strumenti dispensativi /compensativi o non ha dimostrato di averli fatti usare, non c'è stata collaborazione con i servizi sanitari e con la famiglia. In sintesi non ha rispettato le indicazioni stabilite dalla legge.
Quindi è obbligatorio applicare la legge e dimostrare di averlo fatto attraverso relazioni, PDP e verbali. Tutto dev'essere documentato, perché in caso di ricorso al TAR, si fa riferimento a quanto scritto  nero su bianco, lo stesso vale di fronte a un rifiuto della famiglia.

 Faccio un esempio, l'insegnante nota che il bambino ha delle difficoltà e consiglia alla famiglia di rivolgersi ai servizi sanitari per approfondire il problema, la famiglia prende tempo o rifiuta....tutto ciò dev'essere verbalizzato sul registro di classe, dell'insegnante e della progettazione oltre che nei verbali dei vari Consigli di Classe.

I genitori sono liberi di scegliere di non proseguire l'indagine, è un loro diritto, ma il docente deve, comunque tutelarsi, dichiarando che il problema, da parte della scuola, non è stato sottovalutato. Questo perché è accaduto che alcune famiglie, soprattutto negli ordini di scuola superiore, quando il problema diventa più grave, abbiano accusato i docenti dell'ordine di scuola inferiore di non averli mai informati della difficoltà del figlio. In certi casi ci sono anche state denunce per tale mancanza.

Ci sono stati anche casi in cui la scuola ha dimostrato di aver tenuto conto delle caratteristiche degli alunni e di aver applicato la normativa, in quel caso il Tar si è espresso a favore della scuola giudicando legittima la bocciatura . Le sentenze del TAR fanno sempre riferimento ai verbali del Consiglio di Classe, in quanto costituiscono atto pubblico, quindi non contestabile. La sentenza elenca addirittura gli strumenti che i docenti hanno dimostrato di utilizzare per promuovere il raggiungimento degli obiettivi.Inoltre dev'essere dimostrato il non raggiungimento degli obiettivi attraverso verifiche di recupero.

Alcune sentenze hanno anche evidenziato come la famiglia non sia stata collaborativa con la scuola che non è stata presente e partecipe all'organizzazione degli adempimenti scolastici. In pratica, la scuola ha stilato il PDP che è un patto educativo con la famiglia, è controfirmato dai genitori che s'impegnano a seguire il figlio secondo le indicazioni date dalla scuola, non applicare quanto stabilito dal patto educativo può anche essere considerato causa del non raggiungimento degli obiettivi.

La Circolare precisa, inoltre che :

LA LEGGE 170 E' FINALIZZATA A GARANTIRE IL SUCCESSO FORMATIVO E NON A GARANTIRE SEMPRE E COMUNQUE LA PROMOZIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA.

http://www.dirittoscolastico.it/u-s-r-piemonte-circolare-n-547-del-06-novembre-2012/

sabato 10 novembre 2012

ISTITUTI COMPRENSIVI E PASSAGGI DELLA DOCUMENTAZIONE DSA

Spesso ci sono pareri contrastanti sulle procedure da seguire quando un alunno di un istituto comprensivo deve passare da un ordine di scuola a quello successivo.
C'è chi sostiene che , essendo la segreteria unica,il passaggio della diagnosi e del pdp, debba essere automatica, pertanto i docenti del nuovo ordine di scuola ne sono messi automaticamente al corrente.

Altri sostengono che, anche se la segreteria è la stessa, dev'essere la famiglia a richiedere il passaggio della documentazione in quanto si tratta di passaggio da un ordine di scuola all'altro.

E' sempre la famiglia che decide se e a chi comunicare le informazioni relative allo stato cognitivo e d'apprendimento del proprio figlio.

Esistono famiglie, che, per le ragioni più diverse, decidono di non far sapere ai docenti degli ordini successivi, il DSA del proprio figlio. E' ovvio, che in caso simile, se le informazioni dovessero uscire dai cassetti della segreteria dove sono depositate, si rischierebbe una bella querela.

In merito i Dirigenti Scolastici, dovrebbero informare i docenti delle corrette procedure da seguire.

Può succedere che i docenti dell'ordine superiore, trovandosi di fronte a un bambino in difficoltà, chiedano informazioni sull'esistenza di una diagnosi, ai colleghi o alla segreteria dell'ordine inferiore....Trattandosi di dati sensibili nessuno deve dare informazioni.

Cosa deve fare il docente che ha dei sospetti?

Per prima cosa deve convocare la famiglia e indagare sul trascorso scolastico dell'alunno, spesso durante tale confronto la famiglia dichiara se il bambino ha una diagnosi DSA o meno, in quel caso bisogna informarla che deve richiedere alla segreteria il passaggio della documentazione. Qualora il ragazzino non avesse una diagnosi, si può valutare l'eventualità di indagare le motivazioni di un apprendimento scadente e difficoltoso.

Cosa deve fare la famiglia?

La famiglia deve sempre e comunque dichiarare per iscritto, le sue intenzioni, sia che voglia il passaggio della documentazione, sia che desideri non far sapere nulla.

Il consiglio, comunque, è che di fronte a un DSA, tutti i docenti siano informati dello stato del ragazzo, al fine di attuare un percorso di apprendimento/insegnamento il più efficace possibile