VOTA QUESTO SITO

ALCUNE INFORMAZIONI SU DI ME

La mia foto
Torino , Italy
Da 13 anni sono referente per la dislessia, da 3 Funzione Strumentale per l'inclusione del mio istituto. Insegno da 26 anni nella scuola primaria. Dal 2019 collaboro con l'associazione O.S.D a.p.s ( Organizzazione a Sostegno dei Disturbi dell'età evolutiva) come referente per il Piemonte e la Valle d'Aosta ( osdpiemonte@gmail.com ) Sono autrice della favola "Lucertolina e Mirtillina" del libro per bambini sui DSA "Abracadabra Lucertolina". Alcune mie favole sono state pubblicate in altri due libri per bambini editi dalla casa editrice Mammeonline; curo il forum D.S.A su un sito per mamme;ho relazionato ad incontri e convegni sui disturbi specifici dell'apprendimento. Ho presentato il libro sui D.S.A, di cui sono coautrice, al Salone del Libro di Torino. Ho conseguito la specializzazione polivalente presso l'Istituto G Toniolo di Torino, con il massimo dei voti.

mercoledì 22 agosto 2012

INDICAZIONI PER LA DIAGNOSI E LA CERTIFICAZIONE DIAGNOSTICA PER I DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO dsa


Con nota del 24 luglio 2012 il Ministero dell’istruzione ha reso disponibile le disposizioni in merito alle diagnosi. L’intera nota è consultabile al seguente siti www.statoregioni.it

I punti salienti:

1.       La diagnosi dev’essere tempestiva e richiesta dopo che la scuola ha verificato, attraverso attività di recupero, che non c’è miglioramento e persistono le difficoltà tra il bambino e il gruppo classe.

2.       Le Regioni si attivano affinché la diagnosi sia precoce

3.       Le asl e i centri accreditati devono produrre le diagnosi entro il 30 marzo per gli alunni che devono frequentare gli esami di stati. Per gli altri la diagnosi può essere rilasciata in qualunque momento dell’anno.

4.       Se le asl e i centri accreditati non riescono produrre la documentazione entro i termini richiesti, le regioni possono accreditare nuovi centri privati, questo al fine di non avere oneri a carico dello Stato.

5.       I centri accreditati devono rilasciare una diagnosi in cui sia specificato il percorso diagnostico secondo i criteri stabiliti dalla Consensus Conference.

6.       La diagnosi deve contenere un codice di categoria diagnostica e indicazioni indispensabili per la stesura della programmazione

7.       La diagnosi va rifatta ogni volta che il soggetto passa a un nuovo ordine di scuola, comunque mai prima di 3 anni

8.       All0accordo viene allegato un modello di diagnosi in modo da uniformare il territorio nazionale affinché le diagnosi siano chiare su tutto il territorio italiano.

9.       La diagnosi viene trasmessa alla scuola per via telematica previa autorizzazione della famiglia

Sul sito dell’AID è possibile leggere il commento del prof Stella al nuovo decreto legislativo http://www.aiditalia.org/it/conferenza_stato_regioni_25_luglio_2012_stabilito_il_percorso_di_diagnosi_dsa.html

2 commenti:

  1. Gentile Cristina,volevo chiederle se è obbligatorio, per le scuole, uno screening a tutti gli alunni (ultimo anno Infanzia e prima elem.)per individuare casi sospetti di alunni con DSA, oppure se basta un'attenta osservazione degli insegnanti accompagnata da interventi idonei(attività didattiche), limitati solo a casi "sospetti".
    Le dico questo, perchè nella mia scuola vengono sottoposte a tutti gli alunni schede ed esercizi (elaborati da qualche esperto), quindi uno screening vero e proprio, per individuare, appuntO, i casi sospetti. Questo comporta un lavoro immane per i docenti che, non avenDo più ore di contemporaneità (in qualche caso poche), sono costretti a tornare a scuole in orario extrascolastico (chiaramente non retribuito)
    Se fosse obbligatorio, potrebbe citarmi il riferimento normativo?
    La ringrazio anticipatamente.

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Legge 170 art 3 comma 3 "E' compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le
      scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i
      casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all'articolo 7, comma 1. L'esito di tali attivita'
      non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA."

      Lo scorso anno i referenti sono stati preparati proprio sulla screening.

      I docenti possono prevedere delle prove attraverso cui osservare determinati comportamenti sospetti, ma la diagnosi è comunque di competenza degli specialisi. Le prove servono anche per poter mirare l'attività di recupero. Alla fine non sono altro che prove d'ingresso, simili a quelle previste dalla normale attività didattica.

      Se si adotta un vero portocollo di screening (mi riferisco alla somministrazione dei test oggettivi utilizzati dagli specialisti e concordati con gli stessi) finalizzato all'indivisuazione dei casi realmente sospetti di DSA, le famniglie devono essere informate e dare il consenso in quanto i docenti somministrano e tabulano le prove e gli specialisti le valutano dando risultati che si avvicinano molto a una diagnosi (per al disgnosi ci vuole sempre la valutazione cognitiva che non è prevista nei test di screening somministrato a scuola...). In questo caso si va oltre la didattica, si entra anche in un campo sanitario dove si trattano dati sensibili.

      Diverso è il caso della scuola che progetta delle prove mirate a rilevare certi tipi di errori su cui si organizza il recupero e in caso di continue risposte negative si può avere il sospetto di una mancata acquisizione dell'automatismo, pertanto la scuola avviserà la famiglia dei risultati delle proprie osservazioni consigliando un approfondimento del problema presso gli specialisti.

      Elimina