http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2007/52/suppo1/00000001.htm
- Art. 15.
(Interventi per l’integrazione scolastica degli alunni disabili
o con esigenze educative speciali)
(Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28. Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa)
- estratto DGR n. 18−10723 del 9.2.2009 e n. 13−10889 del 2.3. 2009
Gli
alunni con Esigenze Educative Speciali sono soggetti che necessitano di
specifica programmazione educativa e che risultano così valutati dai Servizi di
Neuropsichiatria Infantile o da Struttura Specialistica del SSN entro il 31/12
dell'anno scolastico di riferimento :
PATOLOGIA
CODIFICATA SECONDO CLASSIFICAZIONE ICD 10 DELL'OMS:
Sindromi e disturbi da alterato sviluppo psicologico
(codici da F80 a F89)
F
80 Disturbo evolutivo specifico dell'eloquio e del linguaggio
F
81 Disturbo evolutivo specifico delle abilità scolastiche (Comprende Dislessia)
(D.S.A.)
F
82 Disturbo evolutivo specifico delle abilità motorie
F
83 Disturbi evolutivi specifici misti
F
88 Altre sindromi e disturbi da alterato sviluppo psicologico
F
89 Sindromi e disturbi non specificati da alterato sviluppo psicologico
Sindromi ipercinetiche (comprende ADHD)
F
90.0 Disturbo dell'attività e dell'attenzione
F
90.1 Disturbo ipercinetico della condotta
F
90.8 Sindrome ipercinetiche di altro tipo
F
90.9 Sindrome ipercinetica non specificata
DEFICIT
COGNITIVO
Livello intellettivo con QI
compreso indicativamente tra i valori 70 ed 84 (codificato nel Sistema Npi.net
con il codice QXX: Capacità cognitive al limite QI da 70 a 84.
Il DRG
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